Descrizione

Michelangelo in Rete è il blog del giornale d’istituto Michelangelo in Redazione, del Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” di Cagliari.
Gestito esclusivamente dagli studenti, il blog consente a tutti gli iscritti dell’Istituto di entrare, in tempo reale, in contatto con la realtà scolastica e con le esperienze dei propri compagni, in una maniera coinvolgente e interattiva. Il Michelangelo in Redazione, infatti, vuole essere il giornale di tutti gli studenti del Liceo Michelangelo, e per questo offre aggiornamenti sui progetti della Scuola, sui successi dei propri alunni, sulle attività organizzate: l’obiettivo è quello di far sentire sempre l’alunno coinvolto all’interno della scuola, come se fosse una famiglia allargata.

Cerca nel blog

Statuto

Statuto
Giornale d’istituto del
Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”
Cagliari, via Dei Donoratico, 09131
c.f. 80010550921 – CAPS04000L
tel. 070 41917 – fax. 070 42 482
e-mail caps04000L@istruzione.it – caps04000l@pec.istruzione.it
www.liceomichelangelo.it
redazione@liceomichelangelo.it
www.michelangeloinrete.blogspot.it

Relatore: Francesco Contini
Firmatari: la Redazione
Cagliari, mercoledì 26 ottobre 2016.
Contenuto dello statuto
Introduzione allo statuto
Titolo I: Disposizione iniziale e articoli di carattere generale;
Titolo II: Membri e organi;
Titolo III: Disposizioni tecniche di gestione;
Titolo IV: Interventi del liceo;
Titolo V: Revisione dello statuto;
Disposizioni aggiuntive.

Introduzione allo statuto

Il Michelangelo in Redazione necessita di un proprio regolamento interno, come garanzia e dimostrazione della serietà del progetto. Dietro alla passione e all’interesse degli studenti, infatti, è giusto che essi lavorino con delle regole chiare e precise.
Questo per garantire che il lavoro sia proficuo e piacevole per i giornalisti, ma, soprattutto, di servizio e gradimento per i lettori.
Perciò, si rende indispensabile l’approvazione e l’entrata in vigore di uno statuto. Non solo per motivi di serietà e di disciplina, ma anche per dare una guida ai futuri giornalisti, che osserveranno lo statuto e, nella sua attuazione, sapranno come orientarsi nei loro lavori e nelle loro responsabilità.
Il presente statuto vuole difendere i principi dell’automatismo della testata, obiettivo richiesto in fase di elaborazione del progetto.
Il relatore della presente proposta ritiene opportuna l’entrata in vigore di uno statuto breve, che sia, inoltre, facilmente leggibile e comprensibile, e, allo stesso tempo, efficace e non complesso.
È passato tempo dal 6 febbraio 2014, giorno della prima riunione della Redazione. In tanti erano presenti, alcuni hanno lasciato il progetto, ma, soprattutto, sono entrati in Redazione nuovi studenti interessati e volenterosi.
L’importante è che sempre ci sia un gruppo che porti avanti il progetto, che gestisca la testata, e che sia in grado di perseguirne gli scopi.
Infatti, si può dire che, con probabilità, il Mir sia stato guidato fino ad ora con buoni risultati; tuttavia, ancora, non è stato trovato il modo per far camminare con autonomia, continuità ed efficienza il Michelangelo in Redazione.
Pertanto, c’è il bisogno di dare al giornale, attraverso uno statuto funzionale, la forza necessaria per governarsi e per perseguire i propri scopi.
La soluzione è dare delle certezze e delle linee guida ai nuovi giornalisti, per semplificare il loro lavoro.
È più facile lavorare con delle regole, che tutti rispettano, piuttosto che senza regole, ma, altresì, senza una guida specifica.
Il relatore, Francesco Contini
Viceredattore del Michelangelo in Redazione

Titolo I: Disposizione iniziale e articoli di carattere generale

Il presente statuto regola e disciplina i principi fondamentali del Michelangelo in Redazione e, in quanto tale, deve essere osservato e rispettato da tutti i giornalisti della Redazione.
Le pratiche per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dallo statuto sono delegate al relatore, Francesco Contini, e al giornalista Edoardo Giudici, in veste di Caporedattore del giornale nel periodo dell’approvazione dello stesso statuto.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituito, presso l’istituto Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” di Cagliari, il giornale d’istituto ufficiale, denominato “Michelangelo in Redazione”. La denominazione può essere abbreviata con la sigla “Mir”. Il giornale appartiene agli studenti del liceo, che lo gestiscono attraverso una Redazione, la quale delega i suoi poteri, nelle modalità indicate dal presente statuto, alla Direzione.
La sede del Mir è ubicata presso il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, quindi a Cagliari, in via Dei Donoratico s/n, CAP 09131.
Il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” può essere indicato, nel presente statuto così come in tutti i documenti pubblici e privati del Mir, come Liceo “Michelangelo”, “Michelangelo”, liceo, istituto o scuola.

Articolo 2 – Logo

Il logo del Mir è composto dalla scritta “Michelangelo in Redazione” nel carattere Magneto. Il termine “Michelangelo” è scritto su una prima riga, l’espressione “in Redazione” in una seconda. Tutti i caratteri hanno la stessa dimensione, e la prima “i” di “in Redazione” si trova in corrispondenza tra la “c” e la “h” di “Michelangelo”. L’espressione è di colore HEX #000096, tranne “Red”, colorato in HEX #FF0000.
Il logo è di proprietà del Mir, che può utilizzarlo in qualunque maniera ritenuta opportuna. Deve essere riprodotto in tutti i documenti della Redazione destinati alla pubblicazione.
La riproduzione del logo è autorizzata dalla Direzione ai giornalisti per le funzioni e per i lavori della testata. La riproduzione del logo da parte di terzi è vietata, se non su autorizzazione scritta e motivata della Direzione.

Articolo 3 – Scopi e modalità

Il Mir non ha fini di lucro, è un giornale apolitico, senza schieramenti verso una o più aree politiche, tanto meno verso un partito proprio; infine, è laico. Pertanto, garantisce il rispetto di tutte le opinioni e di tutti gli ideali dei propri giornalisti e lettori, ma anche dei loro costumi e delle loro tradizioni.
Attraverso il Mir, il liceo intende pubblicizzare ai suoi stessi alunni e a quelli esterni i progetti a cui partecipa, le esperienze e i punti di forza, per favorire la partecipazione dei propri studenti alle attività proposte, e attirare gli studenti delle scuole medie in fase di orientamento.
Il Mir intende raggiungere tali scopi attraverso una tiratura vasta. In particolar modo, destinatari principali del giornale d’istituto Michelangelo in Redazione sono proprio gli studenti del liceo e i ragazzi delle scuole medie in fase di orientamento.
Tutti gli scopi e tutte le modalità, comunque, nel rispetto del Regolamento d’Istituto del Liceo “Michelangelo” e delle disposizioni di legge.

Articolo 4 – Esercizio e durata del Mir

L’esercizio della testata apre il 1° settembre di ogni anno e chiude il 10 giugno dell’anno solare successivo. È in questo periodo che il Mir lavora con le ordinarie riunioni della Redazione e con le pubblicazioni. Questo periodo viene definito “anno ordinario”, abbreviato in “a.o.”.
La durata del Mir è indeterminata. Questo per favorire l’efficienza, la funzionalità e l’automatismo della testata, che dev’essere un’attività ordinaria e centrale per il liceo. Il Mir può sciogliersi, come indicato dalla disposizione aggiuntiva “Scioglimento”.

Articolo 5 – Rapporti col liceo e gestione

Il Mir, essendo ufficiale, pertanto riconosciuto dal Liceo “Michelangelo”, ne è subordinato. Il liceo può intervenire nei casi e nei modi indicati dal Titolo IV del presente statuto. In caso di contrasti tra il Mir o un suo organo e l’istituto, prevale l’opinione del Liceo nei soli casi indicati dall’art. 14 del presente statuto, o della Redazione nei casi indicati dall’art. 15. Negli altri casi, le parti devono trovarsi in accordo.
La gestione del Mir è affidata esclusivamente agli studenti che ne fanno parte, quindi alla Redazione e agli altri organi previsti dal presente statuto.

Titolo II: Membri e organi

Articolo 6 – I giornalisti

Sono giornalisti del Mir tutti gli studenti che hanno accettato il presente statuto e, dopo aver richiesto l’iscrizione all’elenco della Redazione ad organo competente secondo quanto previsto dallo statuto, sono stati ammessi e iscritti all’elenco della Redazione.
Non vi è un limite minimo né massimo di giornalisti.
I giornalisti devono rispettare lo statuto e le spettanze ad essi assegnate.
I giornalisti possono assumere, per elezione o per nomina, un incarico all’interno della Redazione. L’incarico accettato comporta l’assunzione delle responsabilità che esso implica, oltre che l’impegno per l’attuazione in maniera regolare e corretta dei compiti da esso previsto.
In ogni caso, i giornalisti possono rassegnare le dimissioni da eventuali incarichi, con dovute motivazioni, presso l’organo competente, che può accettare o respingere. Non è previsto il ricorso in caso di respingimento, ma neppure un limite alle richieste di dimissione.
Inoltre, entro i limiti concessi dal presente statuto, qualsiasi giornalista può essere sollevato da un incarico da parte dell’organo competente, con dovute motivazioni, senza possibilità di ricorso.

Articolo 7 – Iscrizione all’elenco della Redazione

Può far richiesta di iscrizione all’elenco della Redazione, in qualsiasi momento dell’a.o., qualunque studente regolarmente iscritto presso il Liceo “Michelangelo”. Spetta all’organo competente valutare la compatibilità della richiesta con lo statuto e, eventualmente, con ulteriori criteri di ammissione, purché siano essi stessi compatibili con il presente statuto e purché non facciano alcuna discriminazione.
Lo stesso organo, una volta valutata la compatibilità della richiesta, ratifica l’avvenuta iscrizione all’elenco della Redazione al richiedente, che, in tal caso, diventa giornalista a partire dal primo lunedì successivo alla ratifica.
Eventuali bocciature vanno motivate, e il richiedente può fare ricorso presso la Redazione: in tal caso, è la Redazione ad esaminare la richiesta di iscrizione e ad approvarla o respingerla. In caso di approvazione, il richiedente diventa giornalista a partire dal primo lunedì successivo all’approvazione. In caso di ulteriore bocciatura, che va, ancora una volta, motivata, il richiedente non può più chiedere l’iscrizione fino all’a.o. successivo.
L’iscrizione all’elenco della Redazione scade una volta terminato il corso di studio, in sua anticipata conclusione, o in caso di richiesta di nullaosta di un giornalista alla scuola per un trasferimento.
Inoltre, i giornalisti possono rassegnare le dimissioni presso la Direzione, che può valutarne le motivazioni ed approvare o respingere. In caso di respingimento delle dimissioni, il giornalista può chiedere una seconda volta, a distanza di dieci giorni dalla prima, il congedo, senza possibilità, questa volta, di respingimento da parte della Direzione.

Articolo 8 – La Redazione

Tutti i giornalisti del Mir sono, per definizione, membri della Redazione. La Redazione, pertanto, è l’insieme di tutti gli iscritti all’elenco della Redazione.
Tutti i giornalisti, all’interno della Redazione, hanno pari potere tra loro, diritto di parola, di voto attivo e passivo, quest’ultimo nei limiti previsti dal presente statuto.
La Redazione deve garantire, insieme alla Direzione, la difesa del presente statuto e riscontrare l’attuazione in ogni sua parte.
La Redazione ha i seguenti compiti, i quali vengono svolti nelle riunioni ordinarie:
  • discutere con la Direzione in merito alle sue delibere;
  • approvare qualsiasi tipo di mozione alla Direzione;
  • curare il lavoro delle edizioni cartacee del giornale, più precisamente
    • proporne i contenuti alla Direzione,
    • approvarne il menabò,
    • discutere con la Direzione del calendario dei lavori,
    • approvarne gli articoli finalizzati,
    • approvarne la data di pubblicazione, tra quelle proposte dalla Direzione.
La riunione ordinaria è sempre valida, e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
La Redazione si riunisce in seduta straordinaria nei seguenti casi:
  • congresso per la nomina periodica della Direzione o di uno solo dei due Direttori;
  • discussione su eventuali proposte di revisione allo statuto;
  • riscontro dell’attuazione dello statuto in ogni sua parte;
  • scioglimento del giornale e pratiche seguenti, in caso di approvazione dello scioglimento;
  • istituzione, regolamentazione e abrogazione di eventuali sottogruppi, subordinati al giornale
Escludendo le eccezioni indicate nel solo presente statuto, le riunioni straordinarie sono valide con la presenza del 50%+1 dei giornalisti, e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.
La Redazione deve avere uno ed un solo proprio regolamento per le riunioni, valido sia per le ordinarie che per le straordinarie. Il regolamento viene approvato dalla Redazione a maggioranza semplice. Viene, poi, ratificato dalla Direzione, col titolo di “Delibera del regolamento della Redazione”, acquisendo gli stessi valori di una delibera, seppur elaborata e approvata in maniera diversa. Questo è, insieme al presente statuto, l’unico e solo testo che disciplina le riunioni della Redazione, la loro convocazione e il loro svolgimento.

Articolo 9 – La Direzione

La Direzione è composta dal Caporedattore e dal Viceredattore, detti anche “direttori”. Il Caporedattore è la prima carica del giornale, e, in quanto tale, è il rappresentante principale, sotto cui tutti i giornalisti di riconoscono. Il Viceredattore è la seconda carica del giornale, e, in quanto tale, assume le veci del Caporedattore, in caso di assenza o di indisponibilità di quest’ultimo per qualsiasi situazione.
Può aspirare al ruolo di Direttore qualsiasi giornalista in regola con lo statuto, e che, pertanto, mai lo deve aver infranto. I Direttori vengono eletti ogni a.o. dalla Redazione, entro il mese di novembre. Il congresso per il rinnovo della Direzione viene indetto dal Caporedattore uscente e viene disciplinato dalla Delibera congressuale. Essa deve indicare tutti i casi in cui è necessario indire le nuove elezioni e il loro procedimento, che è unico per tutti i casi. La delibera deve prevedere un apposito spazio durante la riunione per la discussione sui profili desiderati dai partecipanti, e per un dibattito tra eventuali candidati, oltre che regolare le modalità di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. In caso di vacanza di una sola carica, si indice il congresso per le elezioni della sola stessa, che, provvisoriamente, viene ricoperta dal Direttore ancora in carica.
Il mandato di ciascun direttore comincia dal momento della sua proclamazione e termina nel momento in cui viene proclamato il suo successore o nel momento in cui vengono accettate dal collega le sue eventuali dimissioni: fino a quest’istante, il direttore uscente mantiene pienamente i propri poteri, se ancora iscritto all’elenco della Redazione.
Se, all’inizio dell’a.o., entrambe le cariche restano vacanti, assume il ruolo di “direttore pro tempore” il giornalista più anziano, che deve indire il congresso per la prima data possibile. Egli non ha nessun altro potere.
I direttori hanno pari potere tra loro all’interno di quest’organo. Le decisioni della Direzione vengono prese sempre e solamente di comune accordo tra Caporedattore e Viceredattore.
I compiti della Direzione appartengono ad entrambi i direttori, che possono organizzare la loro agenda e il loro lavoro, nei limiti previsti dal presente statuto, secondo quanto ritenuto più opportuno da entrambi. Ciò nonostante, le responsabilità ricadono sempre e comunque su entrambi: sia il Caporedattore che il Viceredattore rispondono di fronte alla Redazione, al Liceo Michelangelo e/o al pubblico delle azioni commesse anche da solo un Direttore.
La Direzione rappresenta e governa la testata. Elabora ed approva, dopo aver discusso con la Redazione, tutte le delibere; assegna le spettanze e delega i giornalisti; ha la facoltà di nominare, rimpastare o sciogliere una commissione di responsabili, composta da addetti delegati a vari settori del giornale, che lavora sotto la responsabilità dei direttori. La Direzione garantisce, insieme alla Redazione, la difesa del presente statuto e il riscontro dell’attuazione in ogni sua parte. Inoltre, segue, nelle modalità indicate dal Titolo V del presente statuto, l’iter per la revisione dello statuto, in maniera del tutto imparziale, giacché i direttori hanno la facoltà di schierarsi in qualità di giornalisti all’interno della Redazione. Infine, la Direzione prende le decisioni, a nome del giornale, ma sempre nel rispetto dello statuto, di fronte alle proposte del Liceo Michelangelo.
La Direzione può ricevere una mozione di disapprovazione, valida per entrambi i direttori, da parte della Redazione. Le dimissioni sono obbligatorie alla seconda mozione di disapprovazione da parte della Redazione nel corso di un a.o.

Titolo III: Disposizioni tecniche di gestione

Articolo 10 – Documenti della Redazione

Tutti i documenti del Mir devono essere conservati in un’apposita bacheca. Questa bacheca, che dev’essere sempre visibile e consultabile, è online. Ulteriori precisazioni, sul tipo di bacheca online, sul server che la ospita e sulle modalità attraverso cui i giornalisti ricevono notifiche dal giornale, sono rinviate ad apposita delibera.
La bacheca online deve essere amministrata dai direttori, i quali hanno la facoltà di nominare, tra i giornalisti del Mir, un responsabile, all’interno della commissione dei responsabili, organo previsto dall’art. 9 comma 4 del presente statuto. I direttori, o il loro responsabile, hanno il compito di aggiornare la bacheca. La responsabilità di eventuali ritardi nell’aggiornamento della bacheca o di eventuali errori nei caricamenti ricade esclusivamente sui Direttori.
Nella bacheca devono essere consultabili il presente statuto e tutti i documenti della Redazione, tra cui tutte le delibere approvate, le spettanze e le informazioni di carattere generale che influiscono sui lavori del giornale e dei suoi organi.
La bacheca deve essere riservata e non accessibile al pubblico. La scuola può chiederne accesso, volta per volta, documento per documento, ai direttori, che hanno facoltà di proibire l’accesso, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 15 comma 2 del presente statuto, e ad eccezione dell’intervento del liceo senza il consenso del giornale, previsto dall’art. 14 del presente statuto.

Articolo 11 – Le delibere

Le delibere sono i documenti che disciplinano i campi del Mir non già disciplinati dal presente statuto, o che ne approfondiscono il funzionamento. L’insieme di tutte le delibere in vigore è detto “Ordinamento deliberativo”.
Sono subordinate allo statuto. Pertanto, devono essere coerenti e fedeli, e non possono contraddirlo.
Tutte le delibere menzionate nel presente statuto devono essere sempre in vigore, e non possono essere sospese neanche in fase di modifica. Pertanto, non possono non essere approvate e non essere in vigore le seguenti delibere:
  • “Delibera congressuale”, che regola le modalità di elezione dei direttori;
  • “Delibera del regolamento della Redazione”, che regola le procedure per i lavori della Redazione;
  • “Delibera sui documenti e sulle notifiche”, che indica i requisiti per la bacheca in cui vengono pubblicate le informazioni, lo statuto, le delibere e le spettanze per i giornalisti, ma anche le modalità da adottare per notificare ai giornalisti la convocazione di riunioni, l’approvazione di un calendario dei lavori, l’approvazione di spettanze, di delibere o dello statuto.
Ad eccezione della sola Delibera del regolamento della Redazione, che segue l’iter descritto nell’art. 8 comma 6 del presente statuto, le delibere vengono proposte, elaborate, approvate e ratificate dalla Direzione. La delibera entra in vigore all’undicesimo giorno dalla sua ratifica.
Se, però, entro il decimo giorno dalla ratifica, il 30% dei giornalisti ne fa richiesta, le delibere possono essere sospese e la loro entrata in vigore può essere annullata, per permettere la loro discussione in Redazione, la quale può proporre suggerimenti ed emendamenti al testo, al fine di migliorarlo, oppure evidenziare la contrarietà totale ai contenuti. La Redazione ha quattro giorni, dalla sospensione della delibera, per discutere e presentare le sue proposte. Scaduto questo tempo, la delibera torna di competenza della Direzione, che ha facoltà di tener conto della discussione della Redazione. La delibera viene nuovamente approvata, sia che si tenga conto delle proposte della Redazione, sia che non ne tenga conto, quindi viene ratificata, ed entra immediatamente in vigore, questa volta definitivamente.

Articolo 12 – Le spettanze

Sono dette “spettanze” tutti i compiti che la Direzione assegna ai singoli giornalisti, come l’assegnazione degli articoli o mansioni particolari, quali una delega rappresentativa, l’elaborazione di documenti pubblici o riservati, l’ideazione e/o la cura di progetti o la produzione di materiali e/o beni utili al Mir. Ciascuna spettanza deve essere compatibile col presente statuto e con l’ordinamento deliberativo.
I giornalisti che ricevono le spettanze sono tenuti ad attuarle.

Titolo IV: Rapporti Redazione-Scuola

Articolo 13 – Diritto d’interazione

La scuola, come affermato nell’art. 5 comma 1 del presente statuto, ha facoltà di intervenire nel cammino del Mir, nelle modalità indicate dal Titolo IV dello statuto. Il liceo ha il diritto di suggerire scelte, progetti, lavori, delibere, o intere linee d’azione al giornale e alla Direzione.
Gli interventi non considerati obbligatori dall’art. 14 del presente statuto devono essere concordati con la Direzione del Mir.

Articolo 14 – Facoltà d’intervento senza il consenso del giornale

La scuola ha la facoltà di intervenire, anche senza il consenso del giornale, della Redazione e/o della Direzione, nel cammino del Mir nei seguenti casi:
  • danni all’immagine del liceo;
  • danni ai materiali e/o beni dell’istituto;
  • coinvolgimenti del Mir in inchieste giudiziarie, nonché infrazione delle disposizioni di legge.

Articolo 15 – Interventi impediti

La scuola non può imporre al giornale una linea di pensiero o di critica: il Michelangelo in Redazione, in qualità di giornale, ha la libertà di espressione e di stampa, unicamente nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Il liceo, inoltre, non ha diritto, senza l’autorizzazione della Direzione, ad accedere ai documenti riservati del Mir, fatto salvo per quelli scritti bilateralmente o coinvolgenti direttamente la scuola.

Articolo 16 – Approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola

I rapporti tra la Redazione e la Scuola sono regolati dal presente statuto, in particolare dall’art. 5 e dall’intero presente titolo. Tuttavia, è possibile approfondirli con i “Documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola”, che vengono approvati, modificati ed approvati nelle modalità indicate dall’art. 23 del presente statuto.

Titolo V: Revisione dello statuto

Articolo 17 – Modalità di revisione

Il presente statuto, costituente le fondamenta del Mir, e, pertanto, elemento cardinale per il giornale, può essere sottoposto alle seguenti tipologie di revisione:
  • revisione ordinaria,
  • revisione concordata,
  • revisione negata.

Articolo 18 – Impedimento di revisione ed eccezioni di impedimento

L’intero Titolo I e i suoi articoli, gli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e la disposizione aggiuntiva “Scioglimento” non possono essere soggetti a revisione, ad eccezione dei soli ed esclusivi casi esplicitati nei seguenti commi del presente articolo.
Il comma 2 dell’art. 1 può essere aggiornato, senza la procedura di revisione prevista dall’art. 20 del presente statuto, in automatico, qualora la sede centrale del Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” di Cagliari venga trasferita.
L’art. 21 del presente statuto può essere soggetto esclusivamente ad aggiunte nel comma 2, nelle condizioni esplicitate allo stesso art. 21, nel comma 1, e all’ordinamento.

Articolo 19 – Revisione concordata

La revisione del Titolo IV e dei “Documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola” deve avvenire di pari intesa col Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, in quanto disciplina i rapporti tra le due parti, che sono garantiti dall’art. 5.
Pertanto, la procedura avviene secondo l’art. 23 del presente statuto.

Articolo 20 – Revisione ordinaria

Tutte le parti dello statuto non menzionate dagli art. 18, 19, 20 e 21 possono essere modificate ordinariamente, a patto che non entrino in contraddizione coi principi espressi nel Titolo I, e a patto che venga sempre e comunque garantita la democrazia e l’equità di tutti i giornalisti, all’interno della Redazione.
Il presente statuto può essere soggetto ad aggiunte e a rimozioni di articoli, di commi e/o disposizioni aggiuntive. Queste devono essere coerenti e fedeli al comma 1 del presente articolo.
Le versioni aggiornate dello statuto indicheranno tutti i titoli, tutti gli articoli, tutti i commi e anche tutte le disposizioni aggiuntive, in vigore, ma anche abrogati; in quest’ultimo caso, ciò che è abrogato, viene indicato nell’ultima versione.
Gli articoli aggiunti vengono inseriti in titoli nuovi. Vanno ordinati cronologicamente: pertanto, al primo posto disponibile nel titolo scelto per il loro inserimento. In caso di aggiunta o rimozione di commi, essi vengono disposti in ordine cronologico all’interno del loro articolo, ossia al primo posto disponibile nell’articolo scelto.
Non possono essere soggetti ad abrogazione i titoli I, II, III, IV e V. I nuovi titoli sono successivi al presente e antecedenti alle Disposizioni aggiuntive.

Articolo 21 – Applicazione dell’impossibilità di revisione alle modifiche

I commi, articoli e/o titoli che vengono aggiunti durante le revisioni possono ricevere la garanzia dell’impossibilità di revisione, come se già fossero menzionati nell’art. 18 del presente statuto. La garanzia viene data ai commi, articoli e/o titoli che sono stati approvati con almeno 3/4 dei voti alle votazioni e, in più, hanno ricevuto l’accordo alla garanzia da almeno l’80% dei giornalisti del Mir.
Essi verranno mano a mano aggiunti nel presente comma, sotto forma di elenco puntato. L’elencazione delle aggiunte protette deve essere come da esempio e successiva allo stesso:
  • Titolo x o art. y o art. x comma n;

Articolo 22 – Procedura per le revisioni ordinarie

Alcuni giornalisti della Redazione, col parere positivo di almeno il 15% dei membri, possono presentare alla Direzione una “Delibera di revisione dello statuto”, che prende il nome dei relatori che l’hanno stesa. Entro venti giorni, la Direzione consegna un responso agli stessi, con cui comunica l’ammissibilità o l’inammissibilità totale o parziale della Delibera di revisione dello statuto. Il responso deve essere validamente motivato e firmato da entrambi i direttori. I relatori o il 15% dei giornalisti possono contestare il responso e richiedere, entro tre giorni, con valide motivazioni, alla Direzione di ricontrollare la decisione presa; i direttori, entro dieci giorni, provvedono a prendere una decisione definitiva, valida fino al termine del loro mandato, in merito alle contestazioni. Una volta ammessa totalmente o parzialmente la Delibera di revisione dello statuto, essa è soggetta nell’arco di quaranta giorni a due riunioni della Redazione, fissate dalla Direzione.
La Delibera di revisione dello statuto viene discussa e votata, con la presenza di almeno i 3/4 della Redazione. Viene approvata col voto positivo della maggioranza degli iscritti alla Redazione in entrambe le riunioni, oppure già alla prima riunione, se approvata all’unanimità.
Una volta approvata la Delibera di revisione dello statuto, quest’ultimo viene aggiornato secondo le disposizioni da essa stabilite. La versione aggiornata dello statuto deve essere pubblicata nella bacheca privata della Redazione entro due giorni dall’approvazione definitiva della delibera di revisione dello statuto.
La nuova versione dello statuto entra in vigore al decimo giorno a partire dalla sua pubblicazione nella bacheca della Redazione. Una volta entrata in vigore, la nuova versione dello statuto deve essere pubblica.
Qualsiasi modifica allo statuto, in regola con l’art. 21 comma 1 del presente statuto, può essere garantita dell’immutabilità, in caso di richiesta da parte del 20% dei giornalisti entro cinque giorni dall’entrata in vigore. I successivi requisiti per approvare l’impossibilità di modificarla sono indicati nell’art.21 comma 1 del presente statuto.

Articolo 23 – Procedura per le revisioni concordate

La revisione di quanto indicato dall’art. 19 del presente statuto avviene con la proposta da parte del Dirigente Scolastico oppure della Direzione del Michelangelo in Redazione.
I due direttori e il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, si riuniscono in sede fisica e discutono le modifiche proposte.
Il verbale della riunione, verbalizzato da uno dei tre presenti e controfirmata dai restanti, deve indicare gli accordi presi e il risultato della decisione, con allegata la copia dello statuto, se viene emendata la versione dello statuto antecedente la riunione, ossia quella ancora in vigore, o la copia dei “documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola” approvati, modificati o abrogati.
La Redazione ha tempo una settimana per chiedere alla Direzione di rettificare gli accordi descritti dal verbale e dai suoi allegati, motivando e indicando eventuali miglioramenti. La Direzione ha facoltà di accettare o respingere le modifiche proposte. In caso di respinta, gli accordi entrano in vigore con la dichiarazione di respingimento delle richieste di modifica. In caso di accoglimento, la Direzione chiede al Dirigente scolastico una nuova riunione, per la revisione degli accordi presi in precedenza.
In questa seconda riunione, che si svolge analogamente alla prima, vengono discussi nuovamente gli accordi. Il verbale della riunione, verbalizzato da uno dei tre presenti e controfirmata dai restanti, deve indicare gli accordi presi e il risultato della decisione, con allegata la copia dello statuto, se viene emendata la versione dello statuto antecedente la riunione, ossia quella ancora in vigore, o la copia dei “documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola” approvati, modificati o abrogati.
Le decisioni indicate da questo secondo verbale e dai suoi allegati entrano in vigore, senza possibilità di ricorso, dopo una settimana dalla pubblicazione del verbale.

Articolo 24 – Versioni passate dello statuto

Nella bacheca del Mir devono essere sempre leggibili tutte le versioni approvate e poi sostituite dello statuto, a partire dalla prima versione in assoluto, a quella in vigore, che verrà messa in rilievo, in modo tale da rendere esplicita la sua validità.

Disposizioni aggiuntive

Scioglimento

La Redazione può approvare il suo scioglimento in riunione straordinaria, su proposta di almeno il 40% dei giornalisti. La proposta deve essere approvata in due riunioni fisiche, distanti almeno un mese l’una dall’altra, alle quali partecipano l’intera Redazione.
Lo scioglimento viene approvato in ciascuna col favore di almeno i 4/5 + 1 degli iscritti all’elenco dei giornalisti.

Seguono le firme:
Francesco Contini
Il relatore
Edoardo Giudici
Il Caporedattore
Francesco Contini
Il Viceredattore
Gabriele Cau
Francesca Cuccu
Valeria Marrone
Giovanni Piras
Francesco Contini
Edoardo Giudici
Maria Rombi
Fiammetta Sinisi

Nessun commento:

Posta un commento