Giornale
d’istituto del
Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo”
Cagliari,
via Dei Donoratico, 09131
c.f.
80010550921 – CAPS04000L
tel. 070
41917 – fax. 070 42 482
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Relatore: Francesco Contini
Firmatari:
la Redazione
–
Cagliari, mercoledì 26 ottobre 2016.
Contenuto
dello statuto
Introduzione allo statuto
Titolo I: Disposizione iniziale e articoli di carattere
generale;
Titolo II: Membri e organi;
Titolo III: Disposizioni tecniche di gestione;
Titolo IV: Interventi del liceo;
Titolo V: Revisione dello statuto;
Disposizioni aggiuntive.
Introduzione allo statuto
Il Michelangelo in Redazione necessita di un proprio
regolamento interno, come garanzia e dimostrazione della serietà
del progetto. Dietro alla passione e all’interesse degli studenti,
infatti, è giusto che essi lavorino con delle regole chiare e
precise.
Questo per garantire che il lavoro sia proficuo e piacevole per i
giornalisti, ma, soprattutto, di servizio e gradimento per i
lettori.
Perciò, si rende indispensabile l’approvazione e l’entrata in
vigore di uno statuto. Non solo per motivi di serietà e di
disciplina, ma anche per dare una guida ai futuri giornalisti, che
osserveranno lo statuto e, nella sua attuazione, sapranno come
orientarsi nei loro lavori e nelle loro responsabilità.
Il presente statuto vuole difendere i principi dell’automatismo
della testata, obiettivo richiesto in fase di elaborazione del
progetto.
Il relatore della presente proposta ritiene opportuna l’entrata in
vigore di uno statuto breve, che sia, inoltre, facilmente leggibile
e comprensibile, e, allo stesso tempo, efficace e non complesso.
È passato tempo dal 6 febbraio 2014, giorno della prima riunione
della Redazione. In tanti erano presenti, alcuni hanno lasciato il
progetto, ma, soprattutto, sono entrati in Redazione nuovi studenti
interessati e volenterosi.
L’importante è che sempre ci sia un gruppo che porti avanti il
progetto, che gestisca la testata, e che sia in grado di perseguirne
gli scopi.
Infatti, si può dire che, con probabilità, il Mir sia stato
guidato fino ad ora con buoni risultati; tuttavia, ancora, non è
stato trovato il modo per far camminare con autonomia, continuità
ed efficienza il Michelangelo in Redazione.
Pertanto, c’è il bisogno di dare al giornale, attraverso uno
statuto funzionale, la forza necessaria per governarsi e per
perseguire i propri scopi.
La soluzione è dare delle certezze e delle linee guida ai nuovi
giornalisti, per semplificare il loro lavoro.
È più facile lavorare con delle regole, che tutti rispettano,
piuttosto che senza regole, ma, altresì, senza una guida specifica.
Il relatore, Francesco Contini
Viceredattore
del Michelangelo in Redazione
Titolo I: Disposizione iniziale e articoli di carattere generale
Il
presente statuto regola e disciplina i principi fondamentali del
Michelangelo in Redazione
e, in quanto tale, deve essere osservato e rispettato da tutti i
giornalisti della Redazione.
Le pratiche per l’entrata in vigore delle disposizioni previste
dallo statuto sono delegate al relatore, Francesco Contini, e al
giornalista Edoardo Giudici, in veste di Caporedattore del giornale
nel periodo dell’approvazione dello stesso statuto.
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
È
costituito, presso l’istituto Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo” di Cagliari, il giornale d’istituto ufficiale,
denominato “Michelangelo in Redazione”. La denominazione può
essere abbreviata con la sigla “Mir”. Il giornale appartiene agli
studenti del liceo, che lo gestiscono attraverso una Redazione, la
quale delega i suoi poteri, nelle modalità indicate dal presente
statuto, alla Direzione.
La
sede del Mir è ubicata presso il Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo”, quindi a Cagliari, in via Dei Donoratico s/n, CAP
09131.
Il Liceo Scientifico
Statale “Michelangelo” può essere indicato, nel presente statuto
così come in tutti i documenti pubblici e privati del Mir, come
Liceo “Michelangelo”, “Michelangelo”, liceo, istituto o
scuola.
Articolo 2 – Logo
Il
logo del Mir è composto dalla scritta “Michelangelo in Redazione”
nel carattere Magneto.
Il termine “Michelangelo” è scritto su una prima riga,
l’espressione “in Redazione” in una seconda. Tutti i caratteri
hanno la stessa dimensione, e la prima “i” di “in Redazione”
si trova in corrispondenza tra la “c” e la “h” di
“Michelangelo”. L’espressione è di colore HEX #000096, tranne
“Red”, colorato in HEX #FF0000.
Il logo è di proprietà
del Mir, che può utilizzarlo in qualunque maniera ritenuta
opportuna. Deve essere riprodotto in tutti i documenti della
Redazione destinati alla pubblicazione.
La riproduzione del
logo è autorizzata dalla Direzione ai giornalisti per le funzioni e
per i lavori della testata. La riproduzione del logo da parte di
terzi è vietata, se non su autorizzazione scritta e motivata della
Direzione.
Articolo 3 – Scopi e modalità
Il
Mir non ha fini di lucro, è un giornale apolitico, senza
schieramenti verso una o più aree politiche, tanto meno verso un
partito proprio; infine, è laico. Pertanto, garantisce il rispetto
di tutte le opinioni e di tutti gli ideali dei propri giornalisti e
lettori, ma anche dei loro costumi e delle loro tradizioni.
Attraverso il Mir, il
liceo intende pubblicizzare ai suoi stessi alunni e a quelli esterni
i progetti a cui partecipa, le esperienze e i punti di forza, per
favorire la partecipazione dei propri studenti alle attività
proposte, e attirare gli studenti delle scuole medie in fase di
orientamento.
Il
Mir intende raggiungere tali scopi attraverso una tiratura vasta. In
particolar modo, destinatari principali del giornale d’istituto
Michelangelo in Redazione
sono proprio gli studenti del liceo e i ragazzi delle scuole medie in
fase di orientamento.
Tutti gli scopi e
tutte le modalità, comunque, nel rispetto del Regolamento
d’Istituto del Liceo
“Michelangelo” e delle disposizioni di legge.
Articolo 4 – Esercizio e durata del Mir
L’esercizio
della testata apre il 1° settembre di ogni anno e chiude il 10
giugno dell’anno solare successivo. È in questo periodo che il Mir
lavora con le ordinarie riunioni della Redazione e con le
pubblicazioni. Questo periodo viene definito “anno ordinario”,
abbreviato in “a.o.”.
La durata del Mir è
indeterminata. Questo per favorire l’efficienza, la funzionalità e
l’automatismo della testata, che dev’essere un’attività
ordinaria e centrale per il liceo. Il Mir può sciogliersi, come
indicato dalla disposizione aggiuntiva “Scioglimento”.
Articolo 5 – Rapporti col liceo e gestione
Il
Mir, essendo ufficiale, pertanto riconosciuto dal Liceo
“Michelangelo”, ne è subordinato. Il liceo può intervenire nei
casi e nei modi indicati dal Titolo IV del presente statuto.
In caso di contrasti tra il Mir o un suo organo e l’istituto,
prevale l’opinione del Liceo nei soli casi indicati dall’art. 14
del presente statuto, o della Redazione nei casi indicati dall’art.
15. Negli altri casi, le parti devono trovarsi in accordo.
La gestione del Mir è
affidata esclusivamente agli studenti che ne fanno parte, quindi alla
Redazione e agli altri organi previsti dal presente statuto.
Titolo II: Membri e organi
Articolo 6 – I giornalisti
Sono
giornalisti del Mir tutti gli studenti che hanno accettato il
presente statuto e, dopo aver richiesto l’iscrizione all’elenco
della Redazione ad organo competente secondo quanto previsto dallo
statuto, sono stati ammessi e iscritti all’elenco della Redazione.
Non
vi è un limite minimo né massimo di giornalisti.
I
giornalisti devono rispettare lo statuto e le spettanze ad essi
assegnate.
I giornalisti possono
assumere, per elezione o per nomina, un incarico all’interno della
Redazione. L’incarico accettato comporta l’assunzione delle
responsabilità che esso implica, oltre che l’impegno per
l’attuazione in maniera regolare e corretta dei compiti da esso
previsto.
In ogni caso, i
giornalisti possono rassegnare le dimissioni da eventuali incarichi,
con dovute motivazioni, presso l’organo competente, che può
accettare o respingere. Non è previsto il ricorso in caso di
respingimento, ma neppure un limite alle richieste di dimissione.
Inoltre, entro i limiti
concessi dal presente statuto, qualsiasi giornalista può essere
sollevato da un incarico da parte dell’organo competente, con
dovute motivazioni, senza possibilità di ricorso.
Articolo 7 – Iscrizione all’elenco della Redazione
Può far richiesta di
iscrizione all’elenco della Redazione, in qualsiasi momento
dell’a.o., qualunque studente regolarmente iscritto presso il Liceo
“Michelangelo”. Spetta all’organo competente valutare la
compatibilità della richiesta con lo statuto e, eventualmente, con
ulteriori criteri di ammissione, purché siano essi stessi
compatibili con il presente statuto e purché non facciano alcuna
discriminazione.
Lo
stesso organo, una volta valutata la compatibilità della richiesta,
ratifica l’avvenuta iscrizione all’elenco della Redazione al
richiedente, che, in tal caso, diventa giornalista a partire dal
primo lunedì successivo alla ratifica.
Eventuali
bocciature vanno motivate, e il richiedente può fare ricorso presso
la Redazione: in tal caso, è la Redazione ad esaminare la richiesta
di iscrizione e ad approvarla o respingerla. In caso di approvazione,
il richiedente diventa giornalista a partire dal primo lunedì
successivo all’approvazione. In caso di ulteriore bocciatura, che
va, ancora una volta, motivata, il richiedente non può più chiedere
l’iscrizione fino all’a.o. successivo.
L’iscrizione
all’elenco della Redazione scade una volta terminato il corso di
studio, in sua anticipata conclusione, o in caso di richiesta di
nullaosta di un giornalista alla scuola per un trasferimento.
Inoltre, i giornalisti
possono rassegnare le dimissioni presso la Direzione, che può
valutarne le motivazioni ed approvare o respingere. In caso di
respingimento delle dimissioni, il giornalista può chiedere una
seconda volta, a distanza di dieci giorni dalla prima, il congedo,
senza possibilità, questa volta, di respingimento da parte della
Direzione.
Articolo 8 – La Redazione
Tutti
i giornalisti del Mir sono, per definizione, membri della Redazione.
La Redazione, pertanto, è l’insieme di tutti gli iscritti
all’elenco della Redazione.
Tutti
i giornalisti, all’interno della Redazione, hanno pari potere tra
loro, diritto di parola, di voto attivo e passivo, quest’ultimo nei
limiti previsti dal presente statuto.
La
Redazione deve garantire, insieme alla Direzione, la difesa del
presente statuto e riscontrare l’attuazione in ogni sua parte.
La Redazione ha i
seguenti compiti, i quali vengono svolti nelle riunioni ordinarie:
- discutere con la Direzione in merito alle sue delibere;
- approvare qualsiasi tipo di mozione alla Direzione;
- curare il lavoro delle edizioni cartacee del giornale, più precisamente
- proporne i contenuti alla Direzione,
- approvarne il menabò,
- discutere con la Direzione del calendario dei lavori,
- approvarne gli articoli finalizzati,
- approvarne la data di pubblicazione, tra quelle proposte dalla Direzione.
La
riunione ordinaria è sempre valida, e le decisioni vengono prese a
maggioranza semplice.
La Redazione si
riunisce in seduta straordinaria nei seguenti casi:
- congresso per la nomina periodica della Direzione o di uno solo dei due Direttori;
- discussione su eventuali proposte di revisione allo statuto;
- riscontro dell’attuazione dello statuto in ogni sua parte;
- scioglimento del giornale e pratiche seguenti, in caso di approvazione dello scioglimento;
- istituzione, regolamentazione e abrogazione di eventuali sottogruppi, subordinati al giornale
Escludendo
le eccezioni indicate nel solo presente statuto, le riunioni
straordinarie sono valide con la presenza del 50%+1 dei giornalisti,
e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.
La Redazione deve avere
uno ed un solo proprio regolamento per le riunioni, valido sia per le
ordinarie che per le straordinarie. Il regolamento viene approvato
dalla Redazione a maggioranza semplice. Viene, poi, ratificato dalla
Direzione, col titolo di “Delibera del regolamento della
Redazione”, acquisendo gli stessi valori di una delibera, seppur
elaborata e approvata in maniera diversa. Questo è, insieme al
presente statuto, l’unico e solo testo che disciplina le riunioni
della Redazione, la loro convocazione e il loro svolgimento.
Articolo 9 – La Direzione
La
Direzione è composta dal Caporedattore e dal Viceredattore, detti
anche “direttori”. Il Caporedattore è la prima carica del
giornale, e, in quanto tale, è il rappresentante principale, sotto
cui tutti i giornalisti di riconoscono. Il Viceredattore è la
seconda carica del giornale, e, in quanto tale, assume le veci del
Caporedattore, in caso di assenza o di indisponibilità di
quest’ultimo per qualsiasi situazione.
Può aspirare al ruolo
di Direttore qualsiasi giornalista in regola con lo statuto, e che,
pertanto, mai lo deve aver infranto. I Direttori vengono eletti ogni
a.o. dalla Redazione, entro il mese di novembre. Il congresso per il
rinnovo della Direzione viene indetto dal Caporedattore uscente e
viene disciplinato dalla Delibera congressuale. Essa deve
indicare tutti i casi in cui è necessario indire le nuove elezioni e
il loro procedimento, che è unico per tutti i casi. La delibera deve
prevedere un apposito spazio durante la riunione per la discussione
sui profili desiderati dai partecipanti, e per un dibattito tra
eventuali candidati, oltre che regolare le modalità di voto, di
scrutinio e di proclamazione degli eletti. In caso di vacanza di una
sola carica, si indice il congresso per le elezioni della sola
stessa, che, provvisoriamente, viene ricoperta dal Direttore ancora
in carica.
Il mandato di ciascun
direttore comincia dal momento della sua proclamazione e termina nel
momento in cui viene proclamato il suo successore o nel momento in
cui vengono accettate dal collega le sue eventuali dimissioni: fino a
quest’istante, il direttore uscente mantiene pienamente i propri
poteri, se ancora iscritto all’elenco della Redazione.
Se,
all’inizio dell’a.o., entrambe le cariche restano vacanti, assume
il ruolo di “direttore pro tempore” il giornalista più anziano,
che deve indire il congresso per la prima data possibile. Egli non ha
nessun altro potere.
I direttori hanno pari
potere tra loro all’interno di quest’organo. Le decisioni della
Direzione vengono prese sempre e solamente di comune accordo tra
Caporedattore e Viceredattore.
I
compiti della Direzione appartengono ad entrambi i direttori, che
possono organizzare la loro agenda e il loro lavoro, nei limiti
previsti dal presente statuto, secondo quanto ritenuto più opportuno
da entrambi. Ciò nonostante, le responsabilità ricadono sempre e
comunque su entrambi: sia il Caporedattore che il Viceredattore
rispondono di fronte alla Redazione, al Liceo Michelangelo e/o al
pubblico delle azioni commesse anche da solo un Direttore.
La
Direzione rappresenta e governa la testata. Elabora ed approva, dopo
aver discusso con la Redazione, tutte le delibere; assegna le
spettanze e delega i giornalisti; ha la facoltà di nominare,
rimpastare o sciogliere una commissione di responsabili, composta da
addetti delegati a vari settori del giornale, che lavora sotto la
responsabilità dei direttori. La Direzione garantisce, insieme alla
Redazione, la difesa del presente statuto e il riscontro
dell’attuazione in ogni sua parte. Inoltre, segue, nelle modalità
indicate dal Titolo V del presente statuto, l’iter
per la revisione dello statuto, in maniera del tutto imparziale,
giacché i direttori hanno la facoltà di schierarsi in qualità di
giornalisti all’interno della Redazione. Infine, la Direzione
prende le decisioni, a nome del giornale, ma sempre nel rispetto
dello statuto, di fronte alle proposte del Liceo Michelangelo.
La Direzione può
ricevere una mozione di disapprovazione, valida per entrambi i
direttori, da parte della Redazione. Le dimissioni sono obbligatorie
alla seconda mozione di disapprovazione da parte della Redazione nel
corso di un a.o.
Titolo III: Disposizioni tecniche di gestione
Articolo 10 – Documenti della Redazione
Tutti i documenti del
Mir devono essere conservati in un’apposita bacheca. Questa
bacheca, che dev’essere sempre visibile e consultabile, è online.
Ulteriori precisazioni, sul tipo di bacheca online, sul server che la
ospita e sulle modalità attraverso cui i giornalisti ricevono
notifiche dal giornale, sono rinviate ad apposita delibera.
La bacheca online
deve essere amministrata dai direttori, i quali hanno la facoltà di
nominare, tra i giornalisti del Mir, un responsabile, all’interno
della commissione dei responsabili, organo previsto dall’art. 9
comma 4 del presente statuto. I direttori, o il loro responsabile,
hanno il compito di aggiornare la bacheca. La responsabilità di
eventuali ritardi nell’aggiornamento della bacheca o di eventuali
errori nei caricamenti ricade esclusivamente sui Direttori.
Nella bacheca devono
essere consultabili il presente statuto e tutti i documenti della
Redazione, tra cui tutte le delibere approvate, le spettanze e le
informazioni di carattere generale che influiscono sui lavori del
giornale e dei suoi organi.
La bacheca deve essere riservata e non accessibile
al pubblico. La scuola può chiederne accesso, volta per volta,
documento per documento, ai direttori, che hanno facoltà di proibire
l’accesso, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 15 comma 2
del presente statuto, e ad eccezione dell’intervento del liceo
senza il consenso del giornale, previsto dall’art. 14 del presente
statuto.
Articolo 11 – Le delibere
Le delibere sono i
documenti che disciplinano i campi del Mir non già disciplinati dal
presente statuto, o che ne approfondiscono il funzionamento.
L’insieme di tutte le delibere in vigore è detto “Ordinamento
deliberativo”.
Sono subordinate allo
statuto. Pertanto, devono essere coerenti e fedeli, e non possono
contraddirlo.
Tutte le delibere menzionate nel presente statuto
devono essere sempre in vigore, e non possono essere sospese neanche
in fase di modifica. Pertanto, non possono non essere approvate e non
essere in vigore le seguenti delibere:
- “Delibera congressuale”, che regola le modalità di elezione dei direttori;
- “Delibera del regolamento della Redazione”, che regola le procedure per i lavori della Redazione;
- “Delibera sui documenti e sulle notifiche”, che indica i requisiti per la bacheca in cui vengono pubblicate le informazioni, lo statuto, le delibere e le spettanze per i giornalisti, ma anche le modalità da adottare per notificare ai giornalisti la convocazione di riunioni, l’approvazione di un calendario dei lavori, l’approvazione di spettanze, di delibere o dello statuto.
Ad eccezione della sola Delibera del
regolamento della Redazione, che
segue l’iter
descritto nell’art. 8 comma 6 del presente statuto, le
delibere vengono proposte, elaborate, approvate e ratificate dalla
Direzione. La delibera entra in vigore all’undicesimo giorno dalla
sua ratifica.
Se, però, entro il decimo giorno dalla ratifica,
il 30% dei giornalisti ne fa richiesta, le delibere possono essere
sospese e la loro entrata in vigore può essere annullata, per
permettere la loro discussione in Redazione, la quale può proporre
suggerimenti ed emendamenti al testo, al fine di migliorarlo, oppure
evidenziare la contrarietà totale ai contenuti. La Redazione ha
quattro giorni, dalla sospensione della delibera, per discutere e
presentare le sue proposte. Scaduto questo tempo, la delibera torna
di competenza della Direzione, che ha facoltà di tener conto della
discussione della Redazione. La delibera viene nuovamente approvata,
sia che si tenga conto delle proposte della Redazione, sia che non ne
tenga conto, quindi viene ratificata, ed entra immediatamente in
vigore, questa volta definitivamente.
Articolo 12 – Le spettanze
Sono dette
“spettanze” tutti i compiti che la Direzione assegna ai singoli
giornalisti, come l’assegnazione degli articoli o mansioni
particolari, quali una delega rappresentativa, l’elaborazione di
documenti pubblici o riservati, l’ideazione e/o la cura di progetti
o la produzione di materiali e/o beni utili al Mir. Ciascuna
spettanza deve essere compatibile col presente statuto e con
l’ordinamento deliberativo.
I giornalisti che ricevono le spettanze sono
tenuti ad attuarle.
Titolo IV: Rapporti Redazione-Scuola
Articolo 13 – Diritto d’interazione
La scuola, come
affermato nell’art. 5 comma 1 del presente statuto, ha facoltà di
intervenire nel cammino del Mir, nelle modalità indicate dal Titolo
IV dello statuto. Il liceo ha il
diritto di suggerire scelte, progetti, lavori, delibere, o intere
linee d’azione al giornale e alla Direzione.
Gli interventi non
considerati obbligatori dall’art. 14 del presente statuto devono
essere concordati con la Direzione del Mir.
Articolo 14 – Facoltà d’intervento senza il consenso del giornale
La scuola ha la facoltà
di intervenire, anche senza il consenso del giornale, della Redazione
e/o della Direzione, nel cammino del Mir nei seguenti casi:
- danni all’immagine del liceo;
- danni ai materiali e/o beni dell’istituto;
- coinvolgimenti del Mir in inchieste giudiziarie, nonché infrazione delle disposizioni di legge.
Articolo 15 – Interventi impediti
La
scuola non può imporre al giornale una linea di pensiero o di
critica: il Michelangelo in Redazione,
in qualità di giornale, ha la libertà di espressione e di stampa,
unicamente nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Il liceo, inoltre, non
ha diritto, senza l’autorizzazione della Direzione, ad accedere ai
documenti riservati del Mir, fatto salvo per quelli scritti
bilateralmente o coinvolgenti direttamente la scuola.
Articolo 16 – Approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola
I rapporti tra la Redazione e la Scuola sono
regolati dal presente statuto, in particolare dall’art. 5 e
dall’intero presente titolo. Tuttavia, è possibile approfondirli
con i “Documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola”,
che vengono approvati, modificati ed approvati nelle modalità
indicate dall’art. 23 del presente statuto.
Titolo V: Revisione dello statuto
Articolo 17 – Modalità di revisione
Il presente statuto,
costituente le fondamenta del Mir, e, pertanto, elemento cardinale
per il giornale, può essere sottoposto alle seguenti tipologie di
revisione:
- revisione ordinaria,
- revisione concordata,
- revisione negata.
Articolo 18 – Impedimento di revisione ed eccezioni di impedimento
L’intero
Titolo I e i suoi
articoli, gli art. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e la disposizione
aggiuntiva “Scioglimento” non possono essere soggetti a
revisione, ad eccezione dei soli ed esclusivi casi esplicitati nei
seguenti commi del presente articolo.
Il
comma 2 dell’art. 1 può essere aggiornato, senza la procedura di
revisione prevista dall’art. 20 del presente statuto, in
automatico, qualora la sede centrale del Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo” di Cagliari venga trasferita.
L’art. 21 del
presente statuto può essere soggetto esclusivamente ad aggiunte nel
comma 2, nelle condizioni esplicitate allo stesso art. 21, nel comma
1, e all’ordinamento.
Articolo 19 – Revisione concordata
La
revisione del Titolo IV
e dei “Documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola”
deve avvenire di pari intesa col Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo”, in quanto disciplina i rapporti tra le due parti,
che sono garantiti dall’art. 5.
Pertanto, la procedura
avviene secondo l’art. 23 del presente statuto.
Articolo 20 – Revisione ordinaria
Tutte
le parti dello statuto non menzionate dagli art. 18, 19, 20 e 21
possono essere modificate ordinariamente, a patto che non entrino in
contraddizione coi principi espressi nel Titolo I,
e a patto che venga sempre e comunque garantita la democrazia e
l’equità di tutti i giornalisti, all’interno della Redazione.
Il
presente statuto può essere soggetto ad aggiunte e a rimozioni di
articoli, di commi e/o disposizioni aggiuntive. Queste devono essere
coerenti e fedeli al comma 1 del presente articolo.
Le
versioni aggiornate dello statuto indicheranno tutti i titoli, tutti
gli articoli, tutti i commi e anche tutte le disposizioni aggiuntive,
in vigore, ma anche abrogati; in quest’ultimo caso, ciò che è
abrogato, viene indicato nell’ultima versione.
Gli
articoli aggiunti vengono inseriti in titoli nuovi. Vanno ordinati
cronologicamente: pertanto, al primo posto disponibile nel titolo
scelto per il loro inserimento. In caso di aggiunta o rimozione di
commi, essi vengono disposti in ordine cronologico all’interno del
loro articolo, ossia al primo posto disponibile nell’articolo
scelto.
Non
possono essere soggetti ad abrogazione i titoli I, II, III, IV e V. I
nuovi titoli sono successivi al presente e antecedenti alle
Disposizioni aggiuntive.
Articolo 21 – Applicazione dell’impossibilità di revisione alle modifiche
I
commi, articoli e/o titoli che vengono aggiunti durante le revisioni
possono ricevere la garanzia dell’impossibilità di revisione, come
se già fossero menzionati nell’art. 18 del presente statuto. La
garanzia viene data ai commi, articoli e/o titoli che sono stati
approvati con almeno 3/4 dei voti alle votazioni e, in più, hanno
ricevuto l’accordo alla garanzia da almeno l’80% dei giornalisti
del Mir.
Essi verranno mano a
mano aggiunti nel presente comma, sotto forma di elenco puntato.
L’elencazione delle aggiunte protette deve essere come da esempio e
successiva allo stesso:
- Titolo x o art. y o art. x comma n;
Articolo 22 – Procedura per le revisioni ordinarie
Alcuni
giornalisti della Redazione, col parere positivo di almeno il 15% dei
membri, possono presentare alla Direzione una “Delibera di
revisione dello statuto”, che prende il nome dei relatori che
l’hanno stesa. Entro venti giorni, la Direzione consegna un
responso agli stessi, con cui comunica l’ammissibilità o
l’inammissibilità totale o parziale della Delibera di
revisione dello statuto. Il
responso deve essere validamente motivato e firmato da entrambi i
direttori. I relatori o il 15% dei giornalisti possono contestare il
responso e richiedere, entro tre giorni, con valide motivazioni, alla
Direzione di ricontrollare la decisione presa; i direttori, entro
dieci giorni, provvedono a prendere una decisione definitiva, valida
fino al termine del loro mandato, in merito alle contestazioni. Una
volta ammessa totalmente o parzialmente la Delibera di
revisione dello statuto, essa è
soggetta nell’arco di quaranta giorni a due riunioni della
Redazione, fissate dalla Direzione.
La Delibera
di revisione dello statuto viene
discussa e votata, con la presenza di almeno i 3/4 della Redazione.
Viene approvata col voto positivo della maggioranza degli iscritti
alla Redazione in entrambe le riunioni, oppure già alla prima
riunione, se approvata all’unanimità.
Una volta approvata la
Delibera di revisione dello statuto, quest’ultimo viene
aggiornato secondo le disposizioni da essa stabilite. La versione
aggiornata dello statuto deve essere pubblicata nella bacheca privata
della Redazione entro due giorni dall’approvazione definitiva della
delibera di revisione dello statuto.
La
nuova versione dello statuto entra in vigore al decimo giorno a
partire dalla sua pubblicazione nella bacheca della Redazione. Una
volta entrata in vigore, la nuova versione dello statuto deve essere
pubblica.
Qualsiasi modifica allo
statuto, in regola con l’art. 21 comma 1 del presente statuto, può
essere garantita dell’immutabilità, in caso di richiesta da parte
del 20% dei giornalisti entro cinque giorni dall’entrata in vigore.
I successivi requisiti per approvare l’impossibilità di
modificarla sono indicati nell’art.21 comma 1 del presente statuto.
Articolo 23 – Procedura per le revisioni concordate
La revisione di
quanto indicato dall’art. 19 del presente statuto avviene con la
proposta da parte del Dirigente Scolastico oppure della Direzione del
Michelangelo in Redazione.
I
due direttori e il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, si
riuniscono in sede fisica e discutono le modifiche proposte.
Il
verbale della riunione, verbalizzato da uno dei tre presenti e
controfirmata dai restanti, deve indicare gli accordi presi e il
risultato della decisione, con allegata la copia dello statuto, se
viene emendata la versione dello statuto antecedente la riunione,
ossia quella ancora in vigore, o la copia dei “documenti di
approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola” approvati,
modificati o abrogati.
La Redazione ha tempo
una settimana per chiedere alla Direzione di rettificare gli accordi
descritti dal verbale e dai suoi allegati, motivando e indicando
eventuali miglioramenti. La Direzione ha facoltà di accettare o
respingere le modifiche proposte. In caso di respinta, gli accordi
entrano in vigore con la dichiarazione di respingimento delle
richieste di modifica. In caso di accoglimento, la Direzione chiede
al Dirigente scolastico una nuova riunione, per la revisione degli
accordi presi in precedenza.
In questa seconda
riunione, che si svolge analogamente alla prima, vengono discussi
nuovamente gli accordi. Il verbale della riunione, verbalizzato da
uno dei tre presenti e controfirmata dai restanti, deve indicare gli
accordi presi e il risultato della decisione, con allegata la copia
dello statuto, se viene emendata la versione dello statuto
antecedente la riunione, ossia quella ancora in vigore, o la copia
dei “documenti di approfondimento dei rapporti Redazione-Scuola”
approvati, modificati o abrogati.
Le decisioni indicate
da questo secondo verbale e dai suoi allegati entrano in vigore,
senza possibilità di ricorso, dopo una settimana dalla pubblicazione
del verbale.
Articolo 24 – Versioni passate dello statuto
Nella bacheca del Mir
devono essere sempre leggibili tutte le versioni approvate e poi
sostituite dello statuto, a partire dalla prima versione in assoluto,
a quella in vigore, che verrà messa in rilievo, in modo tale da
rendere esplicita la sua validità.
Disposizioni aggiuntive
Scioglimento
La Redazione può approvare il suo scioglimento in
riunione straordinaria, su proposta di almeno il 40% dei giornalisti.
La proposta deve essere approvata in due riunioni fisiche, distanti
almeno un mese l’una dall’altra, alle quali partecipano l’intera
Redazione.
Lo scioglimento viene approvato in ciascuna col
favore di almeno i 4/5 + 1 degli iscritti all’elenco dei
giornalisti.
Seguono le firme:
Francesco Contini
Il relatore
|
|
Edoardo Giudici
Il Caporedattore
|
Francesco Contini
Il Viceredattore
|
Gabriele Cau
Francesca Cuccu
Valeria Marrone
Giovanni Piras
Francesco Contini
Edoardo Giudici
Maria Rombi
Fiammetta Sinisi
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